Statuto dell’Associazione

Finalità dell’Associazione

Art.1

L’Associazione culturale “la lotta continua”, costituita in Roma, via degli Armatori, 3, è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico di promozione sociale, ai sensi della Legge 383 del 2000. L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, anche in altre città d’Italia o all’estero, mediante delibera del Consiglio direttivo in applicazione di decisioni discusse e approvate dall’Assemblea. L’Associazione non persegue finalità di lucro e aderisce all’Arci.

Finalità

Art. 2

L’Associazione nasce come incontro di energie sociali, al fine di promuovere attività aventi lo scopo di recuperare il valore dell’agire collettivo e di riaffermare il diritto della persona ad essere momento centrale della società. L’Associazione ha come riferimenti fondamentali l’antifascismo e la difesa della Costituzione repubblicana.

L’Associazione si ripromette di realizzare attività di promozione sociale, politico-culturali, formative, sportive, ricreative, di valorizzazione e tutela del territorio e dell’ambiente e organizza momenti di confronto, analisi e approfondimento delle principali tematiche politiche, sociali e culturali; l’Associazione si propone inoltre di promuovere iniziative rivolte allo sviluppo della pace tra i popoli e di contrasto ai fenomeni di razzismo ed intolleranza sociale. L’Associazione fornisce servizi e strumenti che i soci riterranno opportuni per la loro crescita umana e culturale, con particolare riferimento a:

– realizzazione di un centro studi e documentazione sulla storia di Lotta continua e gli altri movimenti della sinistra extraparlamentare degli anni ’70, attraverso la raccolta, sistematizzazione e produzione di materiali e testimonianze sulle principali tematiche, politiche e culturali di quegli anni.

– organizzazione di studi, incontri, meeting, manifestazioni, tavole rotonde, mostre, conferenze, seminari, inchieste, ricerche, proiezioni di film e documentazione visiva, spettacoli musicali, teatrali, rivolti a tutta la collettività sui temi d’interesse dell’Associazione;

– attività editoriali, informative e divulgative su supporti cartacei e digitali;

– attività formative ed educative;

– iniziative per promuovere il rispetto dell’ambiente per una migliore qualità della vita e per uno sviluppo sostenibile;

– attività di turismo sociale e di cooperazione nazionale ed internazionale;

– attività di produzione e vendita di prodotti artigianali e gadget per il finanziamento delle iniziative dell’Associazione;

– realizzazione di progetti e proposte ad enti di diritto pubblico e privato.
Soci dell’Associazione

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventaresocio ordinariochiunque si riconosca nel presente statuto e nella lettera di intenti allegata, ed intenda collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammessi come soci ordinari sia persone fisiche, sia persone giuridiche, sia associazioni di fatto. Oltre che ordinari, i soci, possono essere:

– soci fondatori.Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo dell’Associazione e quelli che successivamente, con deliberazione del Consiglio direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione all’opera da loro svolta nell’ambiente associativo. Tale qualifica potrà essere attribuita a soci ordinari con almeno due anni di anzianità.

– soci onorari. Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera direttamente a favore dell’Associazione o che, attraverso la loro attività, concorrano in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.

– soci sostenitori.Sono soci sostenitori i soci ordinari o fondatori che contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante un regolare conferimento in denaro o in natura, aggiuntivo rispetto al pagamento delle quote sociali.

Nel seguito, per soci si intendono sia i soci ordinari, sia i soci fondatori e sostenitori.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda verbale o scritta al Presidente, o ad uno o più consiglieri da esso delegati a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione e il proprio impegno per il loro raggiungimento.

Art. 5

La domanda di ammissione a socio, una volta valutata ed accettata, dà diritto a ricevere la tessera sociale. Sarà compito del Consiglio direttivo o del socio o dei soci delegati iscrivere il nome del nuovo socio, entro 10 giorni, all’interno dell’anagrafe sociale.

Art. 6

I soci hanno diritto:

– di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall’Associazione;

– di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;

– di eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti; hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano pagato la quota associativa.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, e all’osservanza delle delibere degli organi sociali.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

– mancato pagamento della quota sociale;

– dimissioni approvate dall’Assemblea dei soci;

– espulsione o radiazione;

– decesso.

Art. 9

Il Consiglio direttivo, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione di garanzia, ha la facoltà di intraprendere un’azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione per i seguenti motivi:

– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;

– l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’Assemblea dei soci.
Patrimonio sociale e rendicontazione

Art. 11

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:

– beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

– quote sociali;

– contributi, erogazioni e lasciti diversi;

– fondo di riserva.

E’ vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.

Art. 12

Il rendiconto economico finanziario e lo stato patrimoniale è relativo all’esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno Il Consiglio direttivo lo presenta all’Assemblea dei soci, ai fini dell’approvazione, entro il 30 aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. L’eventuale residuo attivo potrà essere destinato, tutto o in parte, ad alimentare il fondo di riserva. La parte rimanente, se presente, sarà reinvestita per iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.
Gli organi dell’Associazione

Art. 14

Sono organi dell’Associazione :

l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
Il Presidente;
Il Tesoriere;
la Commissione di garanzia

Art. 15

Partecipano all’Assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione della stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo, tramite avviso scritto e/o comunicazione per via telematica, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi presso la sede e/o il sito web dell’Associazione, almeno quindici giorni prima.

Art. 16

L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta. La comunicazione dovrà avvenire nei termini indicati nell’Art. 15.

Art. 17

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultima. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci partecipanti con diritto di voto.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art. 28.

Art. 19

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e il segretario ne redige il verbale. In caso di loro assenza la funzione di presidente e segretario verbalizzante è stabilita all’inizio della riunione

Le votazioni in Assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Il verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 20

L’Assemblea ordinaria viene convocata di norma ogni quattro mesi, e comunque almeno una volta nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:

– stabilisce l’importo delle quote associative;

– approva il rendiconto economico finanziario e lo stato patrimoniale;

– discute e definisce le linee di indirizzo dell’Associazione e il programma delle attività;

– istituisce gruppi di lavoro e progetti, permanenti o temporanei;

– discute le attività in corso di svolgimento e i risultati conseguiti;

– elegge i componenti degli organi dell’Associazione alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto.. In caso di parità di voti sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all’Associazione.

– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

I soci partecipano alla vita dell’Associazione iscrivendosi e partecipando ai gruppi di lavoro e ai progetti di proprio interesse. I gruppi di lavoro e i progetti nominano al proprio interno un coordinatore.

Art. 21

L’Assemblea elegge i seguenti componenti degli organi statutari:

– il Presidente dell’Associazione, legale rappresentante dell’Associazione;

– il Vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e che viene eletto dall’Assemblea tra i cinque membri del Consiglio direttivo;

– il Tesoriere, che cura la rendicontazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione;

– i cinque membri del Consiglio direttivo;

– il presidente e i due membri della Commissione di garanzia;

– eventuali altre figure istituzionali ritenute utili per una miglior gestione dell’Associazione.

Il Presidente e il Tesoriere fanno parte del Consiglio direttivo.

La Commissione di garanzia è esterna al Consiglio direttivo.

Le cariche di Presidente dell’Associazione, Tesoriere, Presidente e membro della Commissione di garanzia hanno tutte durata biennale e i componenti sono rieleggibili. Il Vicepresidente e gli altri quattro membri del Consiglio direttivo durano in carica per un anno e sono rieleggibili.

La procedura per l’avanzamento delle candidature e le modalità di votazione potrà essere stabilita da apposito regolamento, predisposto dalla Commissione di garanzia e deliberato dall’Assemblea.

I componenti degli organi statutari operano gratuitamente per l’espletamento dell’incarico.

Art. 22

La Commissione di garanzia ha la funzione di commissione elettorale e più in generale di garante del rispetto dello statuto e della regolamentazione della rappresentanza negli organi dell’Associazione. Su richiesta di almeno un socio, la Commissione esprime pareri su possibili violazioni dello statuto e gestisce l’eventuale contenzioso tra soci o organi dell’Associazione. La Commissione elabora le proposte al Consiglio direttivo di nomina dei soci onorari e svolge su richiesta del Consiglio direttivo l’istruttoria per eventuali provvedimenti disciplinari nei cofronti di soci. La Commissione di garanzia è composta da tre persone – un presidente e due membri – eletti dall’Assemblea, ed è esterna al Consiglio direttivo.

Art. 23

Il Consiglio direttivo, oltre che dal Presidente e dal Tesoriere, è composto da 5 consiglieri eletti dall’Assemblea.

Compiti del Consiglio direttivo sono:

– coadiuvare il Presidente;

– eseguire le delibere dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea;

– presentare annualmente all’Assemblea il rendiconto economico finanziario e lo stato patrimoniale;

– deliberare circa l’ammissione a socio, nelle diverse qualifiche indicate all’art. 3;

– stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;

– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;

– proporre all’Assemblea azione disciplinari nei confronti dei soci sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione di garanzia;

– proporre all’Assemblea le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 24

Uno dei consiglieri è designato Segretario dell’Associazione dal Consiglio direttivo, nella sua prima riunione. Il Segretario resta in carica un anno, svolge la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea dei soci, e coadiuva il Presidente nella cura degli aspetti di funzionamento di questi due organi collegiali.

Art. 25

Il Consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso o dall’Assemblea nominate, nonché dell’attività volontaria a titolo gratuito di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.

Art. 26

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio direttivo convoca l’Assemblea che è sovrana per tutte le decisioni di tipo strategico inerenti la vita dell’Associazione.

Art. 27

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito da altro socio eletto dall’Assemblea entro un mese, e dura in carica fino alla scadenza prevista per l’intero Consiglio.

Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro venti giorni.

Art. 28

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l’Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

Art. 29

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea ai sensi delle leggi vigenti.

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